Non è facile l'interpretazione dell'articolo 13, parte B, lettera c) della direttiva 77/388, rispetto alla norma nazionale che regola il diritto di detrazione dell'Iva. Il citato articolo, nel testo tradotto in lingua italiana, prevede infatti l'esenzione "delle forniture di beni destinati esclusivamente ad un'attività esentata", il che sembra significare esenzione da imposta degli acquisti che l'operatore esente effettua. E' dunque plausibile il diritto al rimborso dell'imposta che, in disprezzo di questa disposizione comunitaria, sia stata corrisposta. Tuttavia, resta forte il dubbio sulla correttezza d'una simile interpretazione, tanto che la questione è oggi rimessa alla Corte di giustizia, tenuta a stabilire se l'esenzione di cui sopra si riferisca all'Iva pagata a monte per l'acquisto di beni destinati ad operazioni esenti o alle fattispecie in cui il soggetto che ha acquistato beni destinati al compimento di tali operazioni provveda in seguito a cedere i detti beni ad altri.
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