Esenzioni Iva, parola alla Ue

Pubblicato il 02 agosto 2005

Non è facile l'interpretazione dell'articolo 13, parte B, lettera c) della direttiva 77/388, rispetto alla norma nazionale che regola il diritto di detrazione dell'Iva. Il citato articolo, nel testo tradotto in lingua italiana, prevede infatti l'esenzione "delle forniture di beni destinati esclusivamente ad un'attività esentata", il che sembra significare esenzione da imposta degli acquisti che l'operatore esente effettua. E' dunque plausibile il diritto al rimborso dell'imposta che, in disprezzo di questa disposizione comunitaria, sia stata corrisposta. Tuttavia, resta forte il dubbio sulla correttezza d'una simile interpretazione, tanto che la questione è oggi rimessa alla Corte di giustizia, tenuta a stabilire se l'esenzione di cui sopra si riferisca all'Iva pagata a monte per l'acquisto di beni destinati ad operazioni esenti o alle fattispecie in cui il soggetto che ha acquistato beni destinati al compimento di tali operazioni provveda in seguito a cedere i detti beni ad altri.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Guida al modello 770/2024, infografica e quadratura dei dati

19/09/2024

Al via le operazioni per il modello 770/2024. Cosa fare

19/09/2024

Regolamento FSBA 2024: novità per aziende e lavoratori

19/09/2024

Crisi d’impresa: novità in materia di lavoro nel terzo decreto correttivo

19/09/2024

Detenuti e internati: estesi alle aziende gli sgravi contributivi per attività all’esterno

19/09/2024

Sicurezza pubblica e nelle carceri: primo sì al disegno di legge

19/09/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy