L’agenzia delle Entrate ha pubblicato ieri sul sito la risoluzione n. 80 del 2009. Nel documento viene spiegato che, in virtù dell’articolo 11 del Dpr 601/73, beneficiano dell’esenzione piena dall’Ires le cooperative sociali che siano anche cooperative di produzione e lavoro. Dunque, le coop che contemporaneamente abbiano i requisiti di legge sia delle cooperative sociali che di quelle di produzione e lavoro.
In merito all’esenzione Irap, come già espresso nella risoluzione 130/E/2005, si ribadisce che l’esenzione dall’imposta locale sui redditi non è trasportabile all’imposta regionale sulle attività produttive, anche perché il principio di derivazione della base imponibile Irap ai risultati del conto economico non consente di riconoscere automaticamente applicabile ai fini Irap la specifica esenzione Ires introdotta dal Legislatore.
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