Ai fini dell’esenzione IMU, è necessario che l’abitazione principale sia solo una, anche in caso di coniugi separati di fatto.
Di conseguenza, l’esenzione dall’Imposta, nel caso in cui i due coniugi non separati legalmente abbiano destinato due diversi immobili ad abitazione principale, anche se ubicati in Comuni diversi, è da considerarsi negata.
Questa la conclusione a cui giunge la Suprema Corte di Cassazione nell’ordinanza 1199 del 17 gennaio 2022.
La vicenda analizzata dai giudici di legittimità trae origine dal ricorso presentato da un ente locale, che aveva notificato ad un contribuente un accertamento Imu con il quale si disconosceva l’esenzione dell’abitazione principale: l’immobile in questione, infatti, non poteva essere considerato abitazione principale, dato che i due coniugi, non essendo legalmente separati, avevano la residenza e la dimora abituale in comuni differenti.
L’atto di accertamento era stato impugnato di fronte alle commissioni territoriali, che avevano confermato le ragioni del contribuente.
Il Comune, allora, ricorre in Cassazione, che accoglie con successo le due motivazioni del ricorrente:
la norma sull’esenzione dall’Imposta deve essere interpretata rigorosamente e non può estendersi all’ipotesi in cui i due coniugi non dimorino abitualmente, non essendo legalmente separati;
l’abitazione in questione non poteva essere considerata abitazione principale dato che l’ente locale aveva dimostrato ridotti consumi delle relative utenze di gas ed energia elettrica nell’immobile oggetto di controllo.
Nell’ordinanza n. 1199/2022 i supremi Giudici ritengono fondato il motivo del Comune e lo accolgono sulla base di quanto già precedente sancito in altre pronunce.
La Cassazione, infatti, si è più volte espressa in materia di esenzione Imu e ha già consolidato il principio secondo cui affinchè valga l'esenzione Imu prevista per la casa principale dall'art.13, comma 2, del Decreto legge n. 201/2011 è richiesto non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma anche che vi risiedano anagraficamente.
Anche con riferimento al concetto di “nucleo familiare” è stato già precisato che esso è unico ed autonomo rispetto ai suoi singoli componenti, con la conseguenza che il contribuente non avrà diritto all'agevolazione per l'immobile di cui sia proprietario (o titolare di altro diritto reale) che non costituisca anche dimora abituale dei suoi familiari.
È necessario, infatti, che sia verificato il presupposto che l’immobile costituisca abitazione principale dell’intero nucleo familiare.
Nel caso, invece, in cui i componenti del nucleo familiare abbiano la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
La Corte evidenzia, ora, con riferimento al caso di specie, che il precedente di legittimità richiamato non cambia nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili non solo diversi, ma anche situati in comuni differenti.
Nel caso di coniugi non separati legalmente, infatti, il nucleo familiare resta unico ed unica è anche l’abitazione principale ad esso riferibile, che è solo quella dove il proprietario e la sua famiglia abbiano fissato:
la residenza, accertabile tramite i registri dell’anagrafe;
la dimora abituale, ossia il luogo dove la famiglia abita per la maggior parte dell’anno.
Pertanto non possono coesistere due abitazioni principali riferite a ciascun coniuge sia nell’ambito dello stesso Comune o di Comuni diversi.
Inoltre, visto che le norme di agevolazione fiscale devono essere applicate rigorosamente ai casi previsti e dato che il contribuente non aveva provato l’effettiva necessità di trasferimento del coniuge, la Corte di Cassazione ha ritenuto opportuno dare continuità ai tutti i precedenti richiamati, escludendo la possibilità per i coniugi residenti in diversi Comuni di beneficiare dell’esenzione IMU, salvo provare in atti le esigenze di tale «separazione».
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".