Esenzione Imu negata per i coniugi separati, l’abitazione principale resta una

Pubblicato il 18 gennaio 2022

Ai fini dell’esenzione IMU, è necessario che l’abitazione principale sia solo una, anche in caso di coniugi separati di fatto.

Di conseguenza, l’esenzione dall’Imposta, nel caso in cui i due coniugi non separati legalmente abbiano destinato due diversi immobili ad abitazione principale, anche se ubicati in Comuni diversi, è da considerarsi negata.

Questa la conclusione a cui giunge la Suprema Corte di Cassazione nell’ordinanza 1199 del 17 gennaio 2022.

Doppia residenza dei coniugi non legalmente separati

La vicenda analizzata dai giudici di legittimità trae origine dal ricorso presentato da un ente locale, che aveva notificato ad un contribuente un accertamento Imu con il quale si disconosceva l’esenzione dell’abitazione principale: l’immobile in questione, infatti, non poteva essere considerato abitazione principale, dato che i due coniugi, non essendo legalmente separati, avevano la residenza e la dimora abituale in comuni differenti.

L’atto di accertamento era stato impugnato di fronte alle commissioni territoriali, che avevano confermato le ragioni del contribuente.

Il Comune, allora, ricorre in Cassazione, che accoglie con successo le due motivazioni del ricorrente:

Esenzione Imu, necessario dimorare stabilmente e risiedere anagraficamente nella stessa casa

Nell’ordinanza n. 1199/2022 i supremi Giudici ritengono fondato il motivo del Comune e lo accolgono sulla base di quanto già precedente sancito in altre pronunce.

La Cassazione, infatti, si è più volte espressa in materia di esenzione Imu e ha già consolidato il principio secondo cui affinchè valga l'esenzione Imu prevista per la casa principale dall'art.13, comma 2, del Decreto legge n. 201/2011 è richiesto non soltanto che il possessore e il suo nucleo familiare dimorino stabilmente in tale immobile, ma anche che vi risiedano anagraficamente.

Anche con riferimento al concetto di “nucleo familiare” è stato già precisato che esso è unico ed autonomo rispetto ai suoi singoli componenti, con la conseguenza che il contribuente non avrà diritto all'agevolazione per l'immobile di cui sia proprietario (o titolare di altro diritto reale) che non costituisca anche dimora abituale dei suoi familiari.

È necessario, infatti, che sia verificato il presupposto che l’immobile costituisca abitazione principale dell’intero nucleo familiare.

Nel caso, invece, in cui i componenti del nucleo familiare abbiano la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

La Corte evidenzia, ora, con riferimento al caso di specie, che il precedente di legittimità richiamato non cambia nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili non solo diversi, ma anche situati in comuni differenti.

Nel caso di coniugi non separati legalmente, infatti, il nucleo familiare resta unico ed unica è anche l’abitazione principale ad esso riferibile, che è solo quella dove il proprietario e la sua famiglia abbiano fissato:

Pertanto non possono coesistere due abitazioni principali riferite a ciascun coniuge sia nell’ambito dello stesso Comune o di Comuni diversi.

Inoltre, visto che le norme di agevolazione fiscale devono essere applicate rigorosamente ai casi previsti e dato che il contribuente non aveva provato l’effettiva necessità di trasferimento del coniuge, la Corte di Cassazione ha ritenuto opportuno dare continuità ai tutti i precedenti richiamati, escludendo la possibilità per i coniugi residenti in diversi Comuni di beneficiare dell’esenzione IMU, salvo provare in atti le esigenze di tale «separazione».

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