Per effetto della mancata conversione del Dl 163/2005, le polemiche sull'articolo 6 del decreto, disciplinante l'esenzione Ici per alcuni immobili degli enti ecclesiastici, si sono spente. L'articolo dispone, infatti, che l'esenzione ai fini Ici (articolo 7, comma 1, lettera i) del Dlgs n. 504/92), prevista per gli immobili utilizzati da enti non commerciali "si intende applicabile anche nei casi di immobili utilizzati per le attività di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura di cui all'art. 16, primo comma, lettera b), della legge 20 maggio 1985, n. 222, pur svolte in forma commerciale se connesse a finalità di religione o di culto". L'Autore si sofferma sull'analisi della questione.
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