Esenzione fiscale con prova a carico
Pubblicato il 06 gennaio 2009
La Cassazione decide, in pronuncia
28005 del 25 novembre 2008, che sono tenuti al pagamento dell’imposta sul reddito delle persone giuridiche anche gli enti di tipo associativo. Le associazioni senza fini di lucro, precisa la Corte, non godono di uno status di extrafiscalità, pertanto è escluso che possano ambire all’esenzione dai prelievi fiscali, in quanto possono di fatto svolgere attività a carattere commerciale. Al contrario, le attività svolte dagli enti associativi a favore degli associati non sono da considerare commerciali e le quote associative non concorrono a formare il reddito complessivo. Ciò rappresenta, però, una deroga alla disciplina generale, pertanto l’onere della prova quanto ai presupposti dell’esenzione è a carico del soggetto che la invoca.