L’applicazione al trust della norma di esonero dal pagamento dell’imposta di donazione nel caso trasmissione della partecipazione di controllo a titolo gratuito tra coniugi o parenti in linea retta in una società di capitali è al centro della risoluzione n. 110 diffusa dalle Entrate il 23 aprile 2009.
Nel documento di prassi si spiega che il conferimento di una partecipazione societaria di controllo in un trust beneficia della totale esenzione dell’imposta di donazione se:
- il trust ha una durata non inferiore a 5 anni;
- i beneficiari finali sono discendenti o coniuge del disponente;
- il trust non è discrezionale o revocabile;
- il trustee mantiene il controllo per almeno 5 anni.
Sul requisito dei 5 anni di controllo la risoluzione scioglie il dubbio se debbano partire dall’atto di donazione del trust o dal momento in cui il trustee ha attribuito i beni ai beneficiari. In proposito, l’Agenzia stabilisce che i 5 anni devono essere computati dall’atto di donazione.
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