Si chiede all’Amministrazione Finanziaria di specificare il trattamento tributario da applicare al rimborso che una università intende effettuare ai membri delle commissioni d’esame per un concorso da svolgersi in presenza. Tali soggetti erano obbligati a presentare il referto relativo ad un test antigenico rapido o molecolare, da eseguire mediante tampone oro/rino-faringeo, come richiesto da apposito Protocollo.
Per fornire il chiarimento, l’Agenzia delle Entrate, con risposta n. 160 del 30 marzo 2022, richiama il concetto della onnicomprensività del reddito di lavoro dipendente, per ricordare che non concorrono alla formazione della base imponibile le somme che non costituiscono un arricchimento per il lavoratore. Inoltre, non rilevano fiscalmente, per il dipendente, le erogazioni effettuate per un esclusivo interesse del datore di lavoro.
Tali principi sono applicabili al caso in questione in cui il tampone è stato richiesto dall’ateneo per lo svolgimento in presenza della partecipazione alle commissioni d’esame ai concorsi.
Dunque, poiché la spesa è stata sostenuta dal dipendente, chiamato allo svolgimento di un'attività per conto del proprio datore di lavoro, si ritiene che il relativo rimborso non costituisca base imponibile IRPEF.
In merito alla modalità di determinazione dell'ammontare della spesa rimborsata, in assenza di un criterio indicato, i costi devono essere individuati sulla base di elementi oggettivi, documentalmente accertabili, per evitare che il rimborso concorra alla
determinazione del reddito di lavoro dipendente e che possa essere portato ulteriormente in detrazione.
In conclusione, il soggetto che ha ricevuto il rimborso per la spesa sostenuta e presenta la dichiarazione precompilata dovrà apportare una modifica al campo dedicato alle spese mediche per sottrarre il relativo importo.
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