Attraverso la sentenza 45 del 12 luglio scorso, tributaria provinciale di Bari ha escluso la soggezione all’Irap dei sub agenti di assicurazioni, che sono lavoratori parasubordinati. Il sub agente “non impiega alcun capitale proprio o un capitale modestissimo e, date le dimensioni della sua attività, quasi mai ha collaboratori alle sue dipendenze”. Il suo reddito, pertanto, è risultato del solo lavoro personale. Manca, poi, qualsiasi forma di organizzazione, che è il requisito richiesto per cui un’attività di lavoro autonomo possa essere assoggettata al tributo.
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