Errori Iva, correzioni doc

Pubblicato il 06 dicembre 2006

Su Fiscooggi, la rivista telematica dell’agenzia delle Entrate, sono state fornite alcune risposte alle questioni più rilevanti poste dai contribuenti al call center dell’Agenzia stessa.

In particolare, i temi affrontati sono stati i seguenti:

- gli errori commessi nella compilazione della comunicazione Iva annuale, comportando l’irrogazione delle sanzioni ex art. 11 del Dlgs n. 471/97, devono essere corretti in sede di dichiarazione annuale. Cioè in caso di omissione della comunicazione o di inesattezze nella stessa, oltre all’applicazione di sanzioni, sarà ammessa la rettifica dei dati errati;

- il contribuente in regime agevolato non deve operare alcuna ritenuta d’acconto all’emissione delle fatture; lo stesso, inoltre, ha dritto alla deduzione di tutte quelle spese già previste per i regimi ordinari del Tuir;

- il credito Irpef può essere utilizzato in compensazione, ai sensi del disposto degli articoli 17 e 25 del Dlgs n. 241/97, dal primo giorno successivo a quello in cui si è chiuso il periodo d’imposta nel quale si è formato il credito stesso, con qualsiasi altra imposta o contributo;

- i rimborsi non erogati dal sostituto d’imposta possono essere recuperati indicando l’importo del credito d’imposta nel modello 730 o Unico, nei righi riservati alle eccedenze dell’anno precedente;

 

 

- il trasferimento di una quota dell’immobile sul quale è stato effettuato un intervento di recupero edilizio non determina la relativa cessione del diritto alla detrazione, a meno che la quota non si riferisca a una unità immobiliare autonomamente accatastata. La cessione del diritto alla detrazione, secondo gli esperti delle Entrate, può verificarsi solo in presenza della cessione dell’intero immobile.

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