Errore veniale premiato con l’ammissione all’estromissione agevolata

Pubblicato il 19 agosto 2009

Il contribuente istante, intendendo fruire della disciplina dell’estromissione agevolata degli immobili strumentali dal regime d’impresa (articolo 1, comma 37, Legge n. 244/2007), ha versato integralmente la relativa imposta sostitutiva. Non ha anche provveduto, per mera dimenticanza, alla compilazione dei corrispondenti righi del quadro RQ dell’Unico 2008 nei termini ordinari di presentazione (30 settembre 2008). Avvedutosi della omissione, ha presentato in data 8 aprile 2009 una dichiarazione integrativa, finalmente compilando il quadro RQ.

Replica l’Agenzia nella risoluzione 228/E del 18 agosto 2009 che, a differenza delle ipotesi di omesso versamento (anche parziale) dell’imposta sostitutiva - in cui la volontà di avvalersi della disciplina agevolativa deve manifestarsi in sede di dichiarazione ordinaria (risoluzione n. 82/E del 30 marzo 2009) - nel caso prospettato la volontà di procedere all’estromissione risulta oggettivamente dalla congruità del versamento eseguito con riferimento alla estromissione di un cespite individuato in modo oggettivo attraverso la relativa tariffa d’estimo catastale cui è parametrata la base imponibile dell’imposta sostitutiva in esame.

Non aver compilato il quadro RQ è per errore od omissione comporta la sanabilità mediante presentazione di una dichiarazione integrativa. Pertanto, trattandosi di una fattispecie di rettifica della dichiarazione a favore del contribuente, L’Amministrazione giudica corretto il comportamento volto all’integrazione della dichiarazione effettuata ai sensi di legge e nei termini e con le modalità indicati dalla prassi agenziale.

Alessia Lupoi

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