Equitalia ricorre in appello, se il giudice non qualifica il mezzo di impugnazione
Pubblicato il 06 giugno 2012
Se il giudice di pace non qualifica l'azione promossa dal contribuente come di opposizione agli atti esecutivi, è valido il ricorso in appello, e non quello straordinario per Cassazione, presentato da Equitalia. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n.
8979, pubblicata il 5 giugno 2012.
Il caso riguarda un contribuente che dal giudice di pace si era visto riconoscere come illegittimo il fermo amministrativo del proprio autoveicolo, con la condanna di Equitalia al risarcimento del danno, ma che nell'appello proposto da Equitalia si era visto ribaltare la sentenza in modo sfavorevole.
Partendo dal principio della cosiddetta apparenza, i giudici di Cassazione – pur riconoscendo che in caso di opposizione ad un provvedimento di fermo amministrativo di norma siano esperibili i rimedi dell'opposizione all'esecuzione e dell'opposizione agli atti esecutivi – chiariscono che, in caso di mancata qualificazione in tali termini del ricorso presentato dal contribuente, è valido il ricorso in appello presentato da Equitalia rigettando quindi la motivazione presentata dal contribuente.