Con la circolare numero 105/2016 operativa dal 15 febbraio 2016, Equitalia ha disposto che per i contribuenti che accedono a un piano di dilazione e che hanno versato la prima rata si possono, su richiesta, sospendere le ganasce poste all'auto. Un accordo con il PRA permette la circolazione del veicolo.
Si mette fine, così, in via amministrativa da parte dell'agente della riscossione, una disparità di trattamento tra chi rateizza senza essere stato raggiunto da alcuna misura cautelare che può continuare a usare normalmente i propri veicoli (fermo restando, naturalmente, l'accoglimento dell'istanza e il pagamento puntuale della prima rata) e chi, invece, aveva già le ganasce al veicolo, che, pur rateizzando, scontava il fermo fino alla completa estinzione del debito.
Ovviamente verranno bloccati solo i fermi in corso e interdetti quelli futuri, sempre a partire dal pagamento della prima rata. Quelli già iscritti prima della domanda di dilazione restano fino all’estinzione del debito.
E' pubblicato sul sito di Equitalia il modello per la richiesta di sblocco:
riguarda i piani di dilazione concessi dall'agente a far data dal 22 ottobre 2015;
la domanda è inoltrata solo dopo il pagamento nei termini della prima rata del piano di dilazione concesso a partire dal 22 ottobre 2015.
Dopo l'eventuale rilascio in forma scritta da parte dell'agente della riscossione del consenso, per ottenere l'annotazione dello stop alle ganasce, il contribuente dovrà presentare apposita richiesta al Pra entro i successivi 60 giorni.
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