La Corte costituzionale, con la sentenza n. 287 del 4 luglio scorso, ha chiarito che il giudice di merito che sta nella stessa sede di quello dell’equa riparazione (nei casi di lungaggini dei processi amministrativi e contabili) non compromette la sua indipendenza e parzialità. Nel decidere sulla legittimità, sollevata dalla Corte d’appello di Genova, si spiega che “il dubbio di costituzionalità, relativamente ai giudici amministrativi, non è formulabile sul mero dato dell’appartenenza degli stessi giudici alla stessa sede della Corte d’appello”.
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