Entro il 31 marzo la sostitutiva online per il leasing immobiliare
Pubblicato il 21 marzo 2011
È la circolare 12/E del 2011 a chiarire molti aspetti della disciplina dei contratti di leasing immobiliare come modificata dalla legge di stabilità. Si ricorda che l’appuntamento con la sostitutiva è fissato al 31 marzo 2011, esclusivamente in via telematica. La nuova disciplina abolisce l’obbligo di registrazione in termine fisso dei contratti di locazione finanziaria immobiliare non formati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata: per tali contratti, l’obbligo di registrazione sorge solo al verificarsi del caso d’uso.
Per i contratti in corso al 1° gennaio 2011 è disposto, per il passaggio al nuovo regime, il pagamento di una sostitutiva al posto delle ipocatastali proporzionali al riscatto.
L’assolvimento da parte di una delle due contraenti comporta l'estinzione dell'obbligo tributario verso il Fisco.
Ricadute Iva:
- se l'imposta è assolta dalla società di leasing, sulla base di un mandato conferito dall'utilizzatore, l'importo allo stesso riaddebitato non deve essere assoggettato a Iva (costituisce il rimborso di una anticipazione effettuata dalla società di leasing in nome e per conto dell'utilizzatore);
- se l'imposta è versata dalla società di leasing ma senza lo specifico mandato, la somma riaddebitata al conduttore deve concorrere a formare la base imponibile rilevante ai fini dell'Iva ex articolo 13 del Dpr n. 633/1972 (si realizza la mera traslazione economica di un onere sopportato dalla società di leasing);
- se l'imposta è assolta dalla società di leasing e l'addebito al conduttore dell'importo pagato è oggetto di finanziamento, quale onere accessorio rispetto al contratto di leasing, il riaddebito operato dalla società di leasing assumerà rilevanza ai fini dell'Iva (le somme richieste all'utilizzatore concorrono a formare il canone dovuto in base al contratto di locazione finanziaria e sono soggette allo stesso regime Iva).