Le nuove disposizioni contenute nel Dl 262/06 e nella legge di conversione relative all’imposta di successione e alle donazioni non dovrebbero ricadere sul regime di esenzione riservato agli enti non profit. In assenza di esplicite norme che affermino il contrario, infatti, non dovrebbe essere applicata alcuna imposta alle donazioni o ai trasferimenti in via successoria a favore di queste organizzazioni. Tuttavia, il Dl 262/06, prima delle modifiche apportate dalla Camera, prevedeva all’articolo 6 un complesso meccanismo che reintroduceva l’imposizione sugli atti di trasferimento a titolo gratuito. Durante la conversione del decreto legge, le commissioni Bilancio e Finanze della Camera hanno ridotto la complessità del meccanismo, reintroducendo di diritto, e non solo di fatto, l’imposta sulle successioni e donazioni. A questo punto, potrebbe essere difficile trovare ambiti di esenzione per le organizzazioni senza scopo di lucro, e ancora maggiore è la difficoltà che scaturisce dall’interpretazione reale della volontà del legislatore. Da qui, l’allarme degli enti non profit. Anche se la reintroduzione dell’imposta sulle successioni e sulle donazioni sembra, però, aver svelato una volontà non punitiva verso il terzo settore. Nella versione del Dl 262/06 licenziata dalla Camera, infatti, si legge che è prevista un’imposizione dell’8% nel caso di trasferimenti di beni a favore di “soggetti diversi” da coniugi, parenti in linea retta, parenti fino al quarto grado e affini. La disposizione, letta nella sua globalità e in accordo con quelle del decreto del 1990 (tuttora vigente) che hanno fatto salvo il terzo settore, sembra non rilevare cause ostative alla conferma dell’esenzione per i soggetti non profit all’applicazione di alcuna imposta alle donazioni o ai trasferimenti in via successoria a favore delle organizzazioni del privato sociale.
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