Nel parere n. 39 del 18 dicembre 2006, il Comitato consultivo per l’applicazione delle norme antielusive si è espresso in merito ad una operazione di fusione per incorporazione tra soggetti con perdite pregresse cospicue, riconoscendone il carattere elusivo. Il parere prende in esame un’operazione di fusione per incorporazione tra due società di un gruppo bancario. Nonostante la presenza di perdite in capo all’incorporata, l’istante illustra dettagliatamente le valide ragioni economiche a supporto dell’operazione e sottolinea, tra l’altro, l’assenza di vantaggi fiscali legati alla fusione stessa. A tal proposito, si sottolinea che i beni della incorporata sono transitati nel bilancio dell’incorporante mantenendo lo stesso valore fiscalmente riconosciuto e, inoltre, la retrodatazione della fusione non ha comportato alcun vantaggio fiscale. Tuttavia, una circostanza precisa ha portato il Comitato a ravvisare nell’operazione la pericolosità elusiva. Essa è ravvisabile nel comportamento contraddittorio della società, che prima di chiedere il parere al Comitato aveva inoltrato all’agenzia delle Entrate un’istanza di interpello ai fini di ottenere, sempre in relazione all’operazione di fusione per incorporazione esaminata, la disapplicazione dell’articolo 172, comma 7, del Tuir, che limita il riporto delle perdite pregresse delle società partecipanti a operazioni della specie. Così a prescindere dalle ragioni economiche, la presenza di una condotta non cristallina è bastata a far perdere fiducia al Comitato.
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