Elezioni Cndcec Sovrapponibilità circondario - territorio

Pubblicato il 23 settembre 2016

Il Ministero della Giustizia risponde ai quesiti avanzati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili in merito alle imminenti elezioni per il rinnovo dei vertici.

La questione più intricata degli Ordini soppressi, in virtù del riordino della geografia giudiziaria, che sono ricorsi al Tar del Lazio, trova la conferma di quanto detto in precedenza dallo stesso Ministero con la nota del 31 marzo 2016: “esiste una completa sovrapponibilità tra territorio del circondario del tribunale e territorio dell’Ordine...nel circondario del tribunale non può insistere che un solo Ordine territoriale dei commercialisti”.

In particolare, la nota del 16 settembre 2016 del Ministero, diffusa dal CNDCEC con l’Informativa n. 104/2016, interviene a chiarire i casi di Sala Consilina, Imperia, Cuneo e Avellino.

Le reazioni dei candidati

Gerardo Longobardi, candidato e presidente uscente Cndcec, commenta che: “la nota del Ministero della Giustizia lascia dei vulnus e diversi quesiti senza risposta. Le elezioni dovrebbero essere dominate dalla più totale chiarezza. Io voglio giocarmi la mia partita, ma c’è bisogno che l’arbitro detti delle regole certe”. Il riferimento è, soprattutto, alla questione delle date troppo ravvicinate tra elezioni locali del 3 e 4 novembre 2016 e nazionali del 1° dicembre 2016, nonché al doppio mandato del Vicepresidente.

Al contrario, per Massimo Miani, candidato e già Consigliere del Cndcec, anche se il Ministero non ha risposto sulle date ravvicinate, “è tutto chiaro..le date sono state decise. Abbiamo preso un impegno a rispettare le decisioni del Ministero qualunque esse fossero e, da parte nostra, della mia squadra e degli Ordini che ci sostengono, manterremo questo impegno”.

Pronto ordini sulle elezioni

Il Cndcec ha pubblicato sul tema anche tre Pronto ordini con ulteriori chiarimenti:

- le liste per le elezioni locali non possono essere consegnate via PEC ma solo materialmente (Invio candidature a mezzo PEC - PO 249/2016);

- gli esperti contabili dovranno essere rappresentati in maniera proporzionale alla quantità degli iscritti alle due sezioni (Esperti contabili - inserimento nelle liste elettorali - PO 242/2016);

 - gli esperti contabili, in quanto facenti parte dell’elettorato attivo, potranno sottoscrivere le liste anche se composte esclusivamente da iscritti alla sezione A dell’Albo (Sottoscrizione liste da parte degli esperti contabili - PO 252/2016).

 

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