Pubblicato il 12 aprile 2005
La circolare agenziale n. 10 del 16 marzo 2005 ha fornito chiarimenti in ordine alla responsabilità solidale per il pagamento dell'Iva di cui all'articolo 60-bis del dpr 633/72 ed al trattamento Iva applicabile alle cessioni di tartufi ad opera di raccoglitori occasionali che non dispongono di partita Iva. La circolare conferma che le nuove norme sulla cessione del gas e di energia elettrica si applicano alle forniture pagate o fatturate nel gennaio 2005, anche se riguardano somministrazioni eseguite nel dicembre 2004.
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