Elettricità e gas solo con nuova Iva

Pubblicato il 12 aprile 2005 La circolare agenziale n. 10 del 16 marzo 2005 ha fornito chiarimenti in ordine alla responsabilità solidale per il pagamento dell'Iva di cui all'articolo 60-bis del dpr 633/72 ed al trattamento Iva applicabile alle cessioni di tartufi ad opera di raccoglitori occasionali che non dispongono di partita Iva. La circolare conferma che le nuove norme sulla cessione del gas e di energia elettrica si applicano alle forniture pagate o fatturate nel gennaio 2005, anche se riguardano somministrazioni eseguite nel dicembre 2004.
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