Elenchi Iva, debutto in due fasi

Pubblicato il 28 agosto 2006

Con le modifiche apportate dalla legge di conversione n. 248/2006, il nuovo articolo 37, comma 35, del Dl 223/06 non prevede più la soppressione dell’obbligo di certificare i corrispettivi riscossi. Resta in vigore, invece, la comunicazione telematica dei corrispettivi incassati, che dovrà essere effettuata con le modalità previste da un successivo provvedimento del Direttore dell’agenzia delle Entrate e sostituirà l’obbligo di registrazione dei corrispettivi. Torna così l’obbligo - dopo più di un decennio – di presentare l’elenco clienti e fornitori, mentre i commercianti al dettaglio dovranno inviare in via telematica i corrispettivi riscossi anche se continueranno ad emettere scontrini e ricevute fiscali. Il mancato adempimento dei suddetti doveri di trasmissione telematica dei corrispettivi è punito con la sanzione amministrativa da 4.000 euro, a cui si vanno ad aggiungere anche le disposizioni concernenti la violazione degli obblighi di registrazione, di cui all’articolo 6 del Dlgs 471/97 e quelle relative alla violazione degli obblighi di regolare tenuta della contabilità, previste dall’articolo 9 dello stesso decreto.    

Il Dl 223/06, articolo 35, dopo le modifiche apportate dalla legge di conversione, introduce un nuovo comma nell’articolo 17 del Dpr 633/72, cambiando il regime Iva nei rapporti tra subappaltatore e appaltatore che operano nel settore edile. Nello specifico si stabilisce che: le prestazioni di servizi rese da subappaltatori nei confronti di imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili oppure nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore, sono assoggettate a Iva con il meccanismo dell’inversione contabile o reverse charge.

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