La Cassazione, sesta sezione penale, con la sentenza n. 15690 del 14 aprile 2009, ha accolto il ricorso della procura di Bari contro la decisione con cui i giudici di merito avevano disposto l'assoluzione nei confronti di un costruttore che, in un programma di edilizia convenzionata, aveva preteso somme superiori al prezzo concordato minacciando implicitamente l'acquirente che non avrebbe consegnato l'appartamento in mancanza di un accordo sul prezzo gonfiato. Per i giudici di legittimità, la condotta del costruttore, che in questi casi ricopre il ruolo di incaricato di pubblico servizio, integra il delitto di concussione. "L'edilizia convenzionata” spiega la Corte “intende rispondere all'esigenza abitativa mettendo a disposizione case a prezzo inferiore rispetto a quello di mercato sì da favorire l'accesso alla proprietà anche a coloro che non si trovano nelle condizioni di poter corrispondere i prezzi pretesi dal libero mercato e ciò attraverso un meccanismo che vede da un lato l'ente pubblico rinunciare a parte dei contributi usualmente dovuti da chi costruisce e, infine, l'obbligo giuridico del costruttore di vendere a costi calmierati, quantificati con modalità predeterminate”.
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