Edili, la sicurezza non è di passaggio

Pubblicato il 14 marzo 2007

Con la circolare n. 4/2007, il ministero del Lavoro ha fatto luce su una situazione di incertezza e ambiguità sollevata dall’Atecap e dall’Ance, precisando che l’obbligo alla redazione del Pos, il piano operativo di sicurezza, ricade solo ed esclusivamente sulle imprese che eseguono i lavori in un cantiere edile, e non riguarda, quindi, quelle che di fatto non partecipano direttamente all’esecuzione dei lavori ma effettuano solo fornitura di materiali e attrezzature. Tuttavia, anche in quest’ultimo caso le esigenze di sicurezza devono essere soddisfatte attraverso l’attuazione di disposizioni organizzativo-procedurali previste dall’articolo 7 del dlgs n. 626/1994, quali, per esempio, lo scambio di informazioni tra le aziende, il coordinamento delle misure e delle procedure di sicurezza, la cooperazione nelle fasi operative. L’impresa esecutrice deve mettere a disposizione dell’azienda fornitrice le prescritte informazioni di sicurezza, attingendo, se necessario, anche da quanto previsto dai piani di sicurezza del particolare cantiere, tra cui lo stesso Pos, nonché il Psc e il Pss quando previsti. L’azienda fornitrice dovrà, invece, accertare che siano stabilite e applicate le procedure interne di sicurezza per i propri dipendenti inviati ad operare in cantiere, mantenendo l’evidenza documentale.

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