Nella sentenza n. 2023 del 26 giugno 2006, del Tribunale di Milano, ribadendo quanto già stabilito dalla giurisprudenza, precisa che rappresenta trasferimento d’azienda anche solo un gruppo di dipendenti che “trasloca”, ma solo se si tratti di lavoratori organizzati o dotati di particolare specializzazione. Più precisamente, la sentenza ricalca l’assunto comunitario secondo cui può configurarsi trasferimento anche quando coinvolga un gruppo di dipendenti che siano stabilmente coordinati e organizzati tra loro e la cui capacità operativa sia assicurata dal fatto di essere dotati di un particolare know how, nel qual caso si realizza una successione legale di contratto che non necessita del contraente ceduto (articolo .c.).
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