La notifica dell'avviso di accertamento che sia sì effettuata presso l'indirizzo del contribuente risultante dalla sua dichiarazione annuale, ma ricevuta dall’ex coniuge che ha accettato il plico qualificandosi come moglie convivente, è nulla ove risulti intanto erano intervenuti il cambio di indirizzo della residenza anagrafica del contribuente rispetto al luogo in cui era stata eseguita la notificazione e la separazione con il coniuge che aveva ricevuto la notifica. Non può neppure essere condivisa la tesi dell’Amministrazione finanziaria: lamentando la violazione dell’articolo 139 del Codice di procedura civile, essa assume la validità della notifica per essere stato comunque l’atto ricevuto da persona qualificatasi convivente.
Il Collegio - i giudici di Cassazione, sezione tributaria, nella sentenza 13510/2009 dell’11 giugno - ritiene che da tale dichiarazione non possa trarsi altro che una presunzione relativa di convivenza, superabile dall’interessato mediante prova contraria. Che, nella specie, il giudice a quo, con accertamento di fatto non censurabile se non sotto il profilo del difetto di detta motivazione, ha ritenuto assolta in forza della documentazione da cui risultava il cambio di indirizzo della residenza anagrafica e l’intervenuta separazione con il coniuge che aveva ricevuto la notifica.
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