Forniti i chiarimenti operativi sull’utilizzo dell’e-DAS, obbligatorio - limitatamente alla movimentazione, nel territorio nazionale dello Stato, della benzina e del gasolio usato come carburante assoggettati ad accisa normale - dal 1° ottobre 2020 ma con possibilità di 60 giorni di differimento tecnico.
In forma di domande e risposte, la circolare n. 36 - Prot. 328817/RU - del 23 settembre 2020 emessa dalle Dogane riporta elementi dispositivi relativi alla fase di prima applicazione dell’utilizzo obbligatorio dell’e-DAS che contestualizzano i contenuti della Circolare n. 34/2020 di ADM del 19 settembre 2020.
Proprio sulla circolare citata, che ammette il differimento tecnico, l’agenzia spiega come comportarsi nei casi in cui le problematiche tecniche, per le quali si rende necessario il ricorso alla procedura di differimento, riguardino anche la gestione e l’inserimento dei dati aggiuntivi rispetto a quelli previsti dal D.M. 210/96, problemi che permangono anche nella compilazione dei DAS cartacei.
L’Agenzia chiarisce che, ove l’autorizzazione dell’Ufficio accerti le difficoltà riferite, tale autorizzazione potrà consentire l’utilizzo dei DAS cartacei senza la previsione dell’inserimento di tali dati sempreché gli stessi siano ricavabili dalla contabilità tenute dall’esercente (ad es., il peso a vuoto del veicolo dovrà essere univocamente abbinato alla targa riportata nel DAS).
Applicando il principio di cui all’art. 7, comma 1, della determinazione, la validità temporale di tale DAS (documento di accompagnamento semplificato) cartaceo, non può eccedere le 18 ore.
Parimenti, il volume a 15°C sarà desunto dal rapporto tra massa e densità a 15°C corretta con la spinta dell’aria indicate nel DAS carteceo.
Come detto, a decorrere dal 1° ottobre 2020 ogni singola movimentazione dei prodotti in argomento dovrà essere effettuata esclusivamente con la scorta dell’e-DAS, contenente dati obbligatori secondo la determinazione direttoriale prot. 138764/RU del 10 maggio 2020.
La circolare in oggetto in alcune precisazioni si distanzia, però, da quanto stabilito nella determinazione citata.
Infatti, alla domanda in presenza di quali circostanze si può far ricorso, in prima applicazione, alla procedura di cui alla circolare n. 34/D del 19 settembre 2020 e da quando è possibile presentare l’istanza, l’Agenzia risponde che può accedere alla procedura, di cui alla circolare n. 34/2020, lo speditore che attesti all’Ufficio delle dogane, nell’istanza ivi prevista, l’impossibilità di emettere e-DAS motivata da riscontrate ragioni tecniche, di carattere oggettivo, afferenti la funzionalità del sistema elettronico.
Attenzione, però, lo speditore è tenuto a presentare la predetta istanza in tempo utile da consentire all’Ufficio di valutarla entro la data di introduzione dell’obbligo, ovverosia entro il 30 settembre 2020, anche contestualmente alla comunicazione di cui all’art. 18, comma 1, della determinazione (per procedere con l’e-DAS si doveva presentare istanza ed ottenere un’autorizzazione).
Nell’istanza, l’esercente impossibilitato ad emettere e-DAS comunica che si avvarrà, per l’effettuazione delle movimentazioni dei prodotti sottoposti all’obbligo, dei DAS cartacei di cui ha la disponibilità.
Con tale procedura le estrazioni potranno avvenire a partire dalla data di autorizzazione dell’Ufficio delle dogane competente e fino alla scadenza che sarà fissata nella stessa.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".