La corte di Cassazione, con la sentenza n. 24581 del 26 novembre scorso, ha confermato la condanna inflitta ad una società per aver imposto ai “turnisti” la presenza in azienda durante un’astensione dal lavoro decisa dalla Cgil. ha stabilito che è antisindacale il comportamento dell’azienda che in caso di sciopero “precetta” i dipendenti destinati al turno di sicurezza senza concordare i nomi con il sindacato. L’articolo 45 del Ccnl prevede, infatti, che l’obbligo della sicurezza venga assicurato attraverso un accordo e non con decisioni unilaterali.
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