Durc, la nuova validità interessa quelli rilasciati dal 21 agosto 2013

Pubblicato il 07 settembre 2013 Primi chiarimenti sulle novità riguardanti il Documento unico di regolarità contributiva nei contratti pubblici vengono forniti dal Ministero del lavoro con la circolare n. 36, del 6 settembre 2013. Le modifiche alla disciplina sono state apportate dal decreto n. 69/2013 (decreto del fare), convertito dalla legge n. 98/2013.

Secondo le nuove disposizioni, la durata della validità del Durc è pari a 120 giorni ed interessa i documenti rilasciati dal 21 agosto 2013, data di entrata in vigore della legge n. 98/2013. Si precisa che i Durc rilasciati prima di tale data hanno validità 90 giorni, compresi quelli emessi dal 21 giugno al 20 agosto 2013, per i quali è revocata la validità di 180 giorni prevista inizialmente dal DL 69/2013 prima della conversione in legge.

Tre i raggruppamenti individuati in relazione alle varie fasi del contratto e dei Durc che devono essere richiesti.

Il primo gruppo prevede che la validità quadrimestrale interessi la verifica della dichiarazione sostitutiva prevista dal D.Lgs n. 163/2006, art. 38; l'aggiudicazione del contratto; la stipula del contratto.

Il secondo raggruppamento concerne le fasi successive alla stipula del contratto, con esclusione della fase correlata al pagamento del saldo finale. Il Ministero precisa che il Durc debba essere acquisito, non al momento immediatamente successivo alla conclusione del contratto, ma solo al concreto verificarsi del momento del pagamento degli stati di avanzamento dei lavori e delle prestazioni relative a servizi e forniture e per il certificato di collaudo.

Nel terzo raggruppamento rientra la richiesta di un ulteriore documento di regolarità in fase di pagamento del saldo finale.

Il “preavviso di accertamento negativo”, con il quale gli Enti coinvolti nel rilascio del Durc invitano l'interessato a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni, può essere formalizzato anche mediante posta elettronica certificata o, con lo stesso mezzo, tramite consulenti del lavoro e professionisti abilitati. La previsione, pur se attinente in maniera specifica ai contratti pubblici, si applica ad ogni diversa tipologia di verifica operata dagli Enti previdenziali in sede di rilascio del documento.

Fino al 31 dicembre 2014, la durata 120 giorni di validità del Durc è estesa anche ai lavori edili per i soggetti privati.
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