DURC e verifica della regolarità contributiva

Pubblicato il 24 agosto 2017

L’INPS, con il messaggio del 3 agosto 2017, n. 3220, ha reso noto che dal prossimo 1 settembre sarà avviata una nuova fase di verifica delle condizioni di regolarità contributiva, ossia della regolarità dei pagamenti e degli adempimenti previdenziali, assistenziali e assicurativi, necessaria per la fruizione dei benefici normativi e contributivi.

Cosa cambia nella verifica di regolarità contributiva

Col messaggio del 3 agosto 2017, n. 3220, l'INPS ha comunicato che dal prossimo 1 settembre sarà avviata una nuova fase di verifica delle condizioni di regolarità per la fruizione dei benefici normativi e contributivi.

Nel dettaglio, al fine di operare un controllo più approfondito e stringente, garantendo al contempo l’allineamento dei sistemi di verifica utilizzati ai fini della definizione della condizione di regolarità del c.d “DURC interno” al nuovo sistema di verifica della regolarità contributiva attraverso la piattaforma “DURC on line”, il sistema:

A tal fine, già dal luglio 2016 è stata avviata un’attività di interrogazione del sistema DURC on line (inizialmente limitata ai DURC on line già presenti ed in corso di validità) in modo da garantire l’allineamento dei sistemi di verifica utilizzati ai fini della definizione della condizione di regolarità contributiva al nuovo sistema di verifica della regolarità attraverso la piattaforma dedicata.

NB! In buona sostanza, alla luce delle nuove disposizioni, dall'1 settembre 2017, oltre al fatto che le istanze di verifica saranno immesse autonomamente nel portale “DURC on line”, il sistema sarà attivato per tutte le denunce Uniemens per le quali risultino in stato “EMESSO” note di rettifica con causale “addebito art. 1, comma 1175, della legge 27 dicembre 2006, n. 296” ed in relazione alle quali non sia mai stato notificato il preavviso di DURC interno negativo.

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) è il documento con il quale, in modalità telematica e in tempo reale, indicando esclusivamente il codice fiscale del soggetto da verificare, si dichiara la regolarità contributiva nei confronti di INPS, INAIL e di Casse edili (in questo ultimo caso, per le imprese classificate o classificabili ai fini previdenziali nel settore industria o artigianato alle attività dell'edilizia, nonché per le imprese che applicano il relativo contratto collettivo nazionale sottoscritto dalle organizzazioni, per ciascuna parte, comparativamente più rappresentative).

 

 

Enti e soggetti abilitati ad effettuare la verifica di regolarità:

 

Amministrazioni aggiudicatrici, organismi di diritto pubblico, enti aggiudicatori e altri soggetti aggiudicatori, soggetti aggiudicatori e stazioni appaltanti.

Società Organismi Attestazione (SOA), di attestazione e qualificazione delle aziende con il compito istituzionale di accertare e attestare l'esistenza, per chi esegue lavori pubblici, dei necessari elementi di qualificazione, compresa la regolarità contributiva.

Amministrazioni pubbliche concedenti, anche ai sensi dell'articolo 90, comma 9 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (G.U. n. 101 del 30 aprile 2008).

Amministrazioni pubbliche procedenti, concessionari e gestori di pubblici servizi che agiscono ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445 (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001).

L'impresa o il lavoratore autonomo in relazione alla propria posizione contributiva o, previa delega dell'impresa o del lavoratore autonomo medesimo, chiunque vi abbia interesse.

Le banche o gli intermediari finanziari, previa delega del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati utilizzando la Piattaforma elettronica di certificazione dei crediti.

 

NB! Il DURC è stato introdotto per la prima volta dalla legislazione della Regione Umbria (legge del 12 agosto 1998, n. 30, pubblicata nel Bollettino Ufficiale Umbria n. 51 del 18 agosto 1998) al fine di subordinare la concessione dei finanziamenti per la ricostruzione a seguito del sisma del 1997, all’obbligo, per le amministrazioni comunali e i soggetti privati, di richiedere alle imprese la certificazione dell’avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi a favore dei lavoratori dipendenti impiegati nei lavori di ricostruzione.

Modalità di verifica della regolarità contributiva

A decorrere dal 1° luglio 2015, con l'entrata in vigore del decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 30 gennaio 2015 (G.U. - Serie Generale - n. 125 dell'1 giugno 2015) emanato in attuazione dell'articolo 4 del decreto legge del 20 marzo 2014, n. 34 (G.U. n. 66 del 20 marzo 2014), la verifica della regolarità contributiva avviene con modalità esclusivamente telematiche e in tempo reale.

Segnatamente, l'esito positivo della verifica di regolarità genera il DURC on line con validità di 120 giorni dalla richiesta, mentre se la procedura non fornisce in tempo reale un esito di regolarità, ciascuno degli enti provvede a trasmettere tramite PEC all'interessato, o al soggetto da esso delegato, l'invito a regolarizzare entro un termine non superiore a 15 giorni dalla notifica dell'invito medesimo.

La verifica è effettuata nei confronti dei soggetti ai quali è richiesto il possesso del DURC:

Il DURC on line può essere utilizzato, entro il periodo di validità, in tutti i procedimenti in cui sia richiesto e durante tale periodo periodo non è possibile attivare una nuova interrogazione per lo stesso codice fiscale.

Da ultimo, il DURC online è liberamente consultabile, oltre che dal soggetto che lo ha richiesto, anche da chiunque vi abbia interesse.

NB! Nel caso in cui al codice fiscale per il quale è richiesta la verifica risulti associato un DURC online in corso di validità, il sistema rinvia allo stesso documento.

Contenuti del DURC

Il Documento - generato in formato PDF, quindi non modificabile - ha i seguenti contenuti minimi:

Come ottenere il DURC on line

Il Documento di Regolarità Contributiva deve essere richiesto tramite il portale “DURC on line”, indicando il codice fiscale del soggetto da verificare e l’indirizzo Pec al quale ricevere le notizie relative allo stato della richiesta.

Modalità per la richiesta del DURC on line

Le pubbliche amministrazioni, le amministrazioni procedenti e concedenti e le SOA accedono al servizio con le credenziali rilasciate per l'applicativo Sportello Unico Previdenziale (utenti SA/AP e SOA) operante sul sistema dell'INAIL, sia attraverso il portale dell'INPS che quello dell'INAIL.

L'impresa o il lavoratore autonomo accedono alla piattaforma in relazione alla propria posizione contributiva, attraverso le proprie credenziali, ovvero delegano l'adempimento a chiunque vi abbia interesse.

Le banche o gli intermediari finanziari accedono, dal portale, tramite il servizio dedicato, previa delega del soggetto titolare del credito, in relazione alle cessioni dei crediti certificati.

I consulenti del lavoro e gli altri soggetti abilitati da norme speciali allo svolgimento degli adempimenti di carattere lavoristico e previdenziale possono effettuare la verifica di regolarità, accedendo al portale per conto dei soggetti che hanno a essi delegato gli adempimenti n questione.

 

NB! il DURC è divenuto nel tempo una attestazione necessaria per lo svolgimento dell’attività imprenditoriale stessa.

Un’impresa o un soggetto che non si trova, infatti, in condizioni di regolarità contributiva:

  • non può operare nel settore degli appalti pubblici;

  • non può operare nel settore degli appalti privati in edilizia;

  • non può usufruire di benefici e sovvenzioni comunitarie per la realizzazione di investimenti;

  • non può usufruire di benefici normativi e contributivi previsti dalla vigente normativa in materia di lavoro e legislazione sociale.


 

QUADRO NORMATIVO

Legge regionale del 12 agosto 1998, n. 30 (Regione Umbria)

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

Legge del 27 dicembre 2006, n. 296

Decreto legislativo del 9 aprile 2008, n. 81

Decreto legge del 20 marzo 2014, n. 34

Decreto ministeriale del 30 gennaio 2015

Messaggio INPS del 3 agosto 2017, n. 3220

 

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