Per effetto della norma contenuta nell'articolo 5-bis del Dl fiscale n. 203/05, la percentuale di deduzione dell'avviamento (prevista dall'articolo 103, comma 3, del Tuir) è stata portata al 5%, quindi dimezzata. La nuova percentuale opera a partire dal periodo d'imposta in corso al 3 dicembre 2005 e comprende le quote stanziate, dal medesimo esercizio, sul valore di avviamento iscritto in precedenti periodi d'imposta. Il periodo di deduzione fiscale è fissato in 18 anni, ma non è stabilita la decorrenza della nuova misura.
Una novità di gran rilevo apportata dal provvedimento di rivalutazione dei beni d'impresa proposto dalla Finanziaria 2006 (commi 473-476) risiede nella possibilità di vedere fiscalmente e civilisticamente riconosciuto (con effetto già da quest'anno) il maggior valore assunto (rispetto a quello contabile) dalle aree edificabili possedute, sia che esse costituiscano immobilizzazioni sia che esse siano rimanenze ("beni-merce").
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".