Due scadenze di pagamento per i prodotti agricoli e alimentari
Pubblicato il 28 agosto 2012
A partire dal 24 ottobre 2012 entreranno in vigore i termini perentori entro i quali dovranno essere saldate le forniture di prodotti agricoli ed alimentari.
Secondo quanto previsto dall'articolo
62, comma 3, del decreto legge n. 1 del 2012, convertito nella legge n. 27/2012, entro 30 giorni dall'ultimo giorno di ricevimento della fattura dovrà essere saldato il corrispettivo relativo alle merci deteriorabili. E' invece di 60 giorni il termine entro il quale effettuare il pagamento di prodotti agricoli e alimentari non deteriorabili. Sempre dal 24 ottobre le cessioni di prodotti alimentari ed agricoli dovranno risultare da contratti scritti.
I prodotti agricoli sono quelli compresi nell'allegato 1 di cui all'art. 38 del trattato di funzionamento dell'Unione europea, i prodotti alimentari sono definiti dall'articolo 2 del Regolamento Ce 178/2002.
Qualora non siano rispettati dal debitore i termini di pagamento, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 500mila euro, stabilita in base al fatturato dell'azienda, alla ricorrenza e all'entità del ritardo. Al cedente spettano gli interessi di mora che decorrono dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento, maggiorati di due punti.