Due destinatari per i ricorsi
Pubblicato il 27 marzo 2008
Il conflitto sorto in giurisprudenza circa la legittimazione passiva dell’ufficio finanziario o del concessionario della riscossione cui rivolgere il ricorso alla cartella di pagamento, ha animato diverse interpretazioni: una corrente ritiene che il ricorso debba essere indirizzato al concessionario quando si sia in presenza di responsabilità direttamente imputabili ad egli; per un’altra, il mancato coinvolgimento del concessionario integra un “errore scusabile” e il legittimato passivo è sempre l’ufficio, quale “mandante preposto al corretto funzionamento degli uffici ed unico responsabile della legittimità degli atti”. La Commissione tributaria regionale del Lazio si uniforma alle indicazioni della sentenza di Cassazione 16412/2007, resa a sezioni unite, affermando che spetta al ricorrente individuare il legittimato passivo verso cui dirigere la propria impugnazione (decisione 4/34/08).