Dualistico al banco di prova

Pubblicato il 16 giugno 2008 Grandi banche quotate, società industriali, di servizi pubblici locali e cooperative stanno sperimentando le opportunità, rispetto al monistico e di governance tradizionale, del modello dualistico introdotto dalla riforma del diritto societario del 2003. La legge offre i tre elencati sistemi affinché le imprese possano profittare, a seconda delle peculiarità di ognuna, della struttura di governance che ad esse risulti più consona. A tal proposito, tratto caratteristico del sistema dualistico è di realizzare una maggiore distanza tra i soci e la gestione della società, essendo gli amministratori nominati dal consiglio di sorveglianza: nel sistema - che è di derivazione tedesca e francese - i soci nominano il consiglio di sorveglianza (con funzioni essenzialmente di controllo) e questo, a sua volta, nomina il consiglio di gestione (l’organo amministrativo). Del dualistico ci si giova perciò quando si possiede una società il cui capitale sia di titolarità di un soggetto che non intenda o non possa (per ragioni di opportunità politica o di incapacità personale) gestire direttamente la società, il quale voglia quindi distaccare la propria persona dalla vita societaria, nominando soggetti cui affidare la “sorveglianza” dell’organo amministrativo. Creando così un netto varco tra chi, nella società, è proprietario del capitale e chi la gestisce.
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