Ecco il codice tributo per la fruizione, in compensazione con l’F24, del nuovo credito di imposta derivante dalle DTA - imposte differite attive - trasformate attraverso la cessione a terzi dei crediti deteriorati.
Con la risoluzione 71 del 18 novembre 2020, l’Agenzia delle entrate provvede alla ridenominazione del codice tributo “6834” per utilizzare in compensazione, tramite modello F24, il credito d’imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate, ex articolo 44-bis del decreto Rilancio (riferibili alle perdite fiscali e all’eccedenza ACE inutilizzata).
Se una società cede a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti (mancato pagamento oltre 90 giorni), può trasformare in crediti d'imposta le attività per imposte anticipate riferite ai componenti citati.
Con riferimento ai suddetti crediti d’imposta, a decorrere dalla data di efficacia giuridica della cessione essi possono:
I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'Irap.
Dovrà essere utilizzato il codice tributo “6834”, istituito con la risoluzione n. 57/E del 24 maggio 2011, che con la presente risoluzione è ridenominato “Credito d’imposta derivante dalla trasformazione di attività per imposte anticipate”.
In sede di compilazione del modello F24, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza della colonna “Importi a credito compensati”, ovvero nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito, nella colonna “Importi a debito versati”. Il campo “Anno di riferimento” è valorizzato con l’anno cui si riferisce il credito, nel formato “AAAA”.
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