Nel corso del “Forum Lavoro 2009” del 14 gennaio 2009 l’agenzia delle Entrate con la risposta n. 36 ha chiarito che per gli autotrasportatori le agevolazioni sugli straordinari si cumulano. In merito al procedimento è spiegato che dapprima si applica l’esenzione fiscale del 28% e poi, sulla parte di imponibile fiscale residua, è possibile fruire della detassazione del 10%.
Tra le altre importanti precisazioni si segnalano quelle circa i conguagli di fine anno.
- nel caso in cui più sostituti abbiano erogato somme agevolate a titolo di straordinario o premi di risultato l’ultimo procederà al conguaglio dando conto delle operazioni eseguite nel 770 semplificato;
- i contributi previdenziali restituiti ai lavoratori, per l’accoglimento da parte dell’Inps della domanda di sgravio, costituiscono retribuzioni imponibili Irpef (se sono state erogate nel secondo trimestre 2008 possono scontare la sostitutiva del 10%, se erogate nel 2009 con le paghe di dicembre il sostituto poteva applicare l’agevolazione nei limiti dei 3mila euro complessivi, se erogate nei primi mesi del 2009 trova applicazione il tetto dei 6mila euro).
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