tributaria regionale della Liguria con la sentenza n. 29 del 20 giugno chiarito che in un processo tributario è ammessa la revocazione solo se dopo l’emanazione della sentenza sono stati rinvenuti documenti non prodotti in giudizio per causa di forza maggiore o fatto dell’avversario. La sentenza vuole ribadire che: la revocatoria è ammessa per un numero ristretto di motivi (dolo della parte; prove false; ritrovamento, dopo la sentenza, di documenti decisivi; erronea supposizione di un fatto; contrarietà ad un precedente giudicato; dolo del giudice) e non costituisce un surrogato alla difesa difettosa durante il processo, in quanto il soccombente deve dare prova che l’impossibilità di produrre il documento non derivi da sua colpa.
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