Nel testo della sentenza n. 3287 depositata l'11 febbraio scorso, la Corte di cassazione ha sancito che, in materia di accertamento induttivo, una volta emanato l'avviso di liquidazione della maggiore imposta, il codice attività dichiarato può essere modificato solo dinanzi al giudice e con l'onere della prova a carico del contribuente. Conclusione questa che risulta valida soprattutto con riferimento agli accertamenti parametrici o basati sugli studi di settore per il quali è previsto un contraddittorio preventivo.
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