Come noto, dal 15 ottobre 2021, tutti i lavoratori devono essere in possesso del cd. “green pass” per poter accedere sul posto di lavoro. Tale obbligo, previsto fino alla fine del periodo emergenziale, attualmente posto al 31 dicembre 2021, vale anche per i lavoratori domestici, ossia colf e badanti.
Infatti, le faq aggiornate al 18 ottobre 2021 da parte del Governo prevedono l’esibizione del green pass anche per le badanti conviventi. Pertanto, in caso di mancanza del certificato verde, la badante dovrà abbandonare l’alloggio in cui vive.
Il contratto collettivo nazionale prevede, per le badanti conviventi, che il datore di lavoro fornisca loro anche il vitto e l’alloggio o, in alternativa, una indennità sostitutiva.
Come si collima tale norma in caso di assenza del green pass da parte della badante? si sospendono anche le componenti vitto e alloggio? La badante dovrà quindi lasciare l’alloggio in cui vive abitualmente?
Sul punto, il Governo non ha dubbi: il vitto e l’alloggio sono prestazioni di natura retributiva sicchè, alla luce della disciplina legale e della corrispettività del rapporto di lavoro domestico, è corretta la mancata attribuzione delle stesse in virtù della mancata esecuzione della controprestazione lavorativa.
Se la badante convivente, pur in possesso di green pass, risulta positiva, dove deve trascorrere la quarantena?
La normativa vigente prevede il divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena. Se la badante è convivente non potrà chiaramente allontanarsi dalla casa nella quale vive.
Altra importante faq del Governo riguarda la badante che per 5 giorni non fornisce un green pass valido. In tal caso, il datore di lavoro può procedere alla sua sostituzione per 10 giorni, rinnovabili una volta? In caso affermativo, la badante da sostituire è convivente con il datore di lavoro (o con un suo familiare che beneficia della prestazione lavorativa), deve lasciare l’alloggio alla sostituta?
Se la badante non possiede il green pass non potrà accedere al luogo di lavoro. Resta impregiudicato il prevalente diritto della persona assistita di poter fruire senza soluzione di continuità della assistenza necessaria ricorrendo ad altro idoneo lavoratore. Se la badante è convivente con il datore di lavoro dovrà quindi abbandonare l’alloggio.
Infine, le faq del Governo affermano che il green pass è obbligatorio anche per gli ambulanti che svolgono attività all’aperto. Alla domanda se il green pass sia necessario per gli operatori del commercio sulle aree pubbliche la cui sede lavorativa è collocata all’aperto, la risposta è sì, in quanto, viene specificato, l’obbligo non è collegato al fatto che la sede in cui si presta servizio sia all’aperto o al chiuso.
I controlli sul rispetto delle norme da parte delle aziende saranno effettuati dagli ispettori del lavoro e dalle aziende sanitarie locali. In particolare, i controlli sul possesso del green pass da parte di questi lavoratori devono essere svolti "sia dalla società di somministrazione, sia dall’azienda presso la quale il lavoratore svolge la propria prestazione".
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