Dogane, origine non preferenziale delle merci con linee guida

Pubblicato il 18 luglio 2018

Arrivano le Linee guida delle Dogane per i criteri di applicazione delle regole per la determinazione dell’origine non preferenziale delle merci previste dal Codice doganale dell’Unione (Reg. Ue 952/2013 – CDU) e dalle relative disposizioni integrative (Regolamento delegato Ue 2446/2015 – RD).

Con la nota n. 70339 del 16 luglio 2018, l'Agenzia fornisce indicazioni applicative per la corretta e uniforme interpretazione, da parte delle strutture territoriali, delle norme in materia di origine non preferenziale.

Le merci alla cui produzione contribuiscono due o più Paesi sono considerate originarie del Paese in cui hanno subito l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale ed economicamente giustificata, effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo, che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

Per attribuire l’origine non preferenziale a merci alla cui produzione hanno contribuito due o più Paesi/territori devono verificarsi tutte le seguenti condizioni:

  1. ultima trasformazione o lavorazione sostanziale;
  2. economicamente giustificata;
  3. effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo;
  4. che si sia conclusa con la fabbricazione di un prodotto nuovo o abbia rappresentato una fase importante del processo di fabbricazione.

Le linee guida dettate ora dalle Dogane colmano il gap di regole in merito ad alcuni prodotti per i quali non esiste un riferimento normativo di rango primario come per altri (regolati dall'allegato 22-01 del regolamento Ue 2446/2015).

Prodotti non codificati con regole primarie (o residuali)

Un considerevole numero di prodotti e relative voci tariffarie risultano ancora non inclusi e non ricompresi nell’allegato 22-01 e, pertanto, non codificati con regole primarie (o residuali).

Per questi prodotti l'Agenzia invita a ricorrere alla posizione adottata dall’Ue in ambito Wto: “Per i prodotti non codificati nell’allegato 22-01 al RD, quindi, ferma restando l’applicazione delle disposizioni di carattere generale dettate dall’art. 60 CDU, è possibile avvalersi delle regole di lista consultabili sul sito della Commissione europea oppure, laddove si verifichino le condizioni di cui al par. 3 dell’art. 33 RD, del criterio residuale che determina l’origine non preferenziale in relazione al '... paese o territorio in cui è originaria la maggior parte dei materiali, determinata sulla base del valore degli stessi'. Sebbene infatti non ancora accolte in sede internazionale e neppure recepite in norma, esse rappresentano un’utile guida ed ausilio per gli operatori nella determinazione dell’origine non preferenziale”.

Per l’attribuzione dell’origine non preferenziale, l’ultima trasformazione o lavorazione sostanziale delle merci non interamente ottenute deve essere economicamente giustificata. Sul punto l'Agenzia indica la necessità di un’analisi delle situazioni caso per caso e in base “agli elementi disponibili” di natura fattuale o indiziaria, fermo restando anche in questo caso il diverso trattamento riservato ai prodotti elencati nell’allegato 22-01 al RD o non ricompresi nel medesimo.

Tali considerazioni valgono anche per l'ultima trasformazione o lavorazione sostanziale effettuata presso un’impresa attrezzata a tale scopo.

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