L’art. 327 c.p.c., che stabilisce il termine annuale di decadenza per le impuganzioni decorrente dalla pubblicazione della sentenza, indipendentemente dalla sua notificazione, trova applicazione anche nel contenzioso tributario.
La Corte di Cassazione (sent. n. 11114 del 7.5.2008) ha infatti stabilito che, ai fini della decadenza del termine per l’impugnazione delle sentenze della commissioni tributarie, non assumono rilievo la nullità della notificazione, la mancata conoscenza dell’udienza di discusssione, per mancato avviso, la cui conseguenza è la nullità della sentenza, da far valere secondo le regole e i termini dei mezzi di impugnazione.
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