Il testo del Dl fiscale, passato al Senato, prevede l'equo compenso nei rapporti tra professionisti (anche in forma di associazioni o società) iscritti ad ordini e collegi e grandi imprese, banche o assicurazioni, anche in essere, quando sono regolati da rapporti convenzionali e clausole del contratto che si presumono unilateralmente predisposte dalle imprese, salva prova contraria.
Le pubbliche amministrazioni dovranno tenerne conto per gli incarichi conferiti dopo la conversione in legge.
Sono esclusi espressamente i rapporti fra professionista e microimprese (meno di 10 occupati e 2 milioni di fatturato), piccole imprese (meno di 50 addetti e 10 milioni di fatturato) o medie imprese (sotto i 250 addetti e meno di 50 milioni).
Il compenso deve essere proporzionato: alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della prestazione.
Il riferimento è all'articolo 36 della Costituzione sulla retribuzione del dipendente.
Il compenso iniquo è sostituito dal giudice con il compenso determinato secondo i parametri indicati dal regolamento che elaborerà il ministero della Giustizia.
L’azione di nullità per clausole vessatorie deve essere avanzata dal professionista entro 24 mesi dalla firma delle convenzioni, a pena di decadenza, e non si estende all'intero contratto.
Come per il Codice del consumo, sono individuate in quelle che creano un significativo squilibrio contrattuale, in tal caso a sfavore del professionista.
Il testo elenca le tipologie di clausole vessatorie.
Resta, ma con limiti, la possibilità che le clausole trovino un’approvazione specifica. Si potrà rifiutare la stipulazione del contratto in forma scritta o il pagamento con termini superiori a 60 giorni, ma non potranno essere considerate approvabili dalle parti clausole come il potere del cliente: di modificare unilateralmente il contratto, di esigere prestazioni aggiuntive gratuite o di fissare compensi iniqui.
Costi di impresa: la sottoscrizione degli atti di natura fiscale può avvenire con firma digitale, nel rispetto delle norme di riferimento.
Gli istituti giuridici interessati dalle nuove regole sono: la trasformazione delle società (articolo 2498 del Codice civile), la scissione delle società (articolo 2506), i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento delle imprese soggette a registrazione (articolo 2556).
Lavoratori rimpatriati che si sono trasferiti in Italia nel 2015: la possibilità di scegliere tra le agevolazioni previste dal vecchio regime (legge n. 238/2010) e quelle del nuovo (dlgs n. 147/2015) è limitata solo per l'anno 2017, non vale anche per il 2016.
Con un provvedimento delle Entrate, da emanare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge, saranno individuate le modalità di restituzione delle maggiori imposte eventualmente versate dai contribuenti per l'anno 2016.
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