Anche nei casi di interruzione spontanea o terapeutica della gravidanza, avvenuta successivamente ai 180 giorni dall’inizio della gestazione, non decade - e, quindi, si mantiene - il divieto (articolo 16 del dlgs 151/01) di adibire al lavoro la donna. L’inosservanza del divieto costituisce ipotesi di reato, perciò è sanzionata penalmente. Così il ministero del Lavoro nell‘interpello 51/09.
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