L'articolo 109, comma 3-bis del Tuir - come introdotto dall'articolo 3, comma 8, lettera a) del correttivo Ires - stabilisce che lo scomputo dei dividendi dalle minusvalenze realizzate avviene unicamente per i dividendi di pertinenza delle azioni, delle quote e degli strumenti finanziari similari alle azioni che sono stati ceduti durante l'esercizio. Il periodo d'imposta interessato dalla disposizione decorre dal 1° gennaio 2005.
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