Dividend washing a largo raggio

Pubblicato il 15 giugno 2006

La circolare delle Entrate numero 21 di ieri precisa alle società tenute ad applicare la nuova disciplina antielusiva sul dividend washing al calcolo degli acconti da corrispondere entro il 20 giugno (articolo 109, comma 3 bis, del Tuir) che la norma - che decorre dalle cessioni effettuate nell’esercizio 2006 - s’applica anche alle cessioni di titoli acquistati da controparti estranee al gruppo, nonché a quelle di titoli negoziati in mercati regolamentati, e colpisce anche i dividendi percepiti nel 2003 con il beneficio del credito d’imposta.

Chiarisce, poi, le modalità d’applicazione, distinguendo tre meccanismi semplificativi: nei metodi a scatti annuali non è possibile distinguere plus e minusvalenze relative alle cessioni effettuate nello stesso anno. Il divieto di compensazione avviene, quindi, fra le masse di plus e minusvalenze relative a diversi anni; nei metodi a scatti annuali le minusvalenze complessivamente realizzate in ciascun anno vanno confrontate con i dividendi complessivamente incassati nell’anno stesso, senza distinzione tra quelli incassati prima o dopo la cessione; nei metodi che adottano medie ponderate continue si considerano i dividendi relativi al numero di azioni possedute alla data dello stacco della cedola.

Altro chiarimento permette di affermare che i dividendi computati in diminuzione di una minusvalenza vanno stornati dal monte dividendi ai fini del confronto con le successive minusvalenze.

Infine, la circolare 21 rammenta che il comma 3-quater lascia impregiudicata l’applicazione dell’articolo 37-bis alle minusvalenze da realizzo che eventualmente residuassero all’applicazione della norma, in quanto eccedenti l’ammontare dei dividendi esenti percepiti nei 36 mesi che precedono la cessione, e alle minusvalenze relative alle cessioni effettuate prima del 1° gennaio 2006.

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