La pregressa circolare Inps 163 del 2003 in merito alle domande di disoccupazione nel caso di lavoratori che si sono dimessi per giusta causa precisava che “relativamente alla presentazione delle domande, se il lavoratore dichiara che si è dimesso per giusta causa, dovrà corredare la domanda con una documentazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà di cui agli articoli 38 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) da cui risulti almeno la sua volontà di “difendersi in giudizio” nei confronti del comportamento illecito del datore di lavoro (allegazione di diffide, esposti, denunce, citazioni, ricorsi d’urgenza ex articolo 700 c.p.c., sentenze ecc. contro il datore di lavoro, nonché ogni altro documento idoneo), impegnandosi a comunicare l’esito della controversia giudiziale o extragiudiziale”.
Ora, al contrario, con il messaggio 16410 del 2009 l’Inps chiarisce che possono essere accolte le richieste (disoccupazione ordinaria, agricola e non agricola, con requisiti normali o ridotti) anche nel caso in cui il lavoratore abbia ricevuto quanto dovuto relativamente alle retribuzioni senza aver espresso la volontà di adire le vie legali contro l’azienda.
Gioia Lupoi
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