Disoccupazione, l’indennità spetta a chi si dimette dopo il trasferimento

Pubblicato il 11 ottobre 2006

Il chiarimento contenuto nella circolare Inps 108/2006 estende la possibilità d’accesso all’indennizzo di disoccupazione al lavoratore che risolve il rapporto di lavoro in seguito al trasferimento presso una sede dell’azienda ubicata a notevole distanza dalla propria residenza.

Con sentenza numero 269/2002, aveva peraltro enunciato il principio di diritto secondo cui le dimissioni per giusta causa non sono riconducibili alla libera scelta del lavoratore, perché indotte da comportamenti altrui idonei ad integrare le condizioni di improseguibilità del rapporto di lavoro. Comportano, quindi, uno stato di disoccupazione involontaria e devono ritenersi non comprese nell’ambito operativo dell’articolo 34, comma 5, della legge Finanziaria 1999, che dispone che la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni intervenuta dal 1° gennaio 1999 non dia titolo in nessun caso all’erogazione dell’indennità ordinaria di disoccupazione.

L’Inps torna oggi sull’argomento (aveva già emanato la circolare n. 163/2003), ritenendo - in merito al caso in cui il lavoratore venga trasferito in una diversa sede dell’azienda che si trova ad una notevole distanza dalla residenza o dall’ultima sede presso la quale il dipendente prestava l’attività – possano ricorrere i presupposti per il riconoscimento dell’indennità, poiché la volontà del lavoratore alle dimissioni può essere stata indotta dalle notevoli variazioni delle condizioni di lavoro conseguenti al trasferimento all’altra sede della stessa azienda.     

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