Possibile il pagamento dell’indennità di disoccupazione, per il periodo successivo al 31 dicembre 2005, nei confronti dei lavoratori sospesi di cui all’articolo 13 della legge n. 80/2005. L’Inps, con il messaggio 15250, del 26 maggio, ha sciolto la riserva contenuta nel precedente messaggio (n.8087) del 14 marzo scorso, in cui l’Istituto precisava che la liquidazione delle pratiche poteva avvenire solo per le domande presentate entro il 31 dicembre attesa di ulteriori istruzioni per la liquidazione delle domande presentate a partire dal 1° gennaio 2006. Con la nuova precisazione, l’Inps invita le sedi periferiche a provvedere alla liquidazione anche delle pratiche che sono state presentate dopo il 1° gennaio scorso, sia per quanto riguarda i requisiti normali, sia per quanto concerne quelle con requisiti ridotti.
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