Diventa più facile e veloce per i lavoratori riscuotere l’indennità di disoccupazione. Quest’ultimi, infatti, potranno certificare i dati relativi all’occupazione e l’erogazione dell’indennità ordinaria potrà avvenire entro un mese dalla data di presentazione della relativa domanda, salvo casi eccezionali dovuti a impossibilità oggettiva. La novità arriva dalla circolare n. 28 di ieri dell’Inps, in cui sono dettate le istruzioni operative alla nuova procedura di concessione dell’indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali non agricola. L’indennità spetta ai lavoratori licenziati e, dal 17 marzo quelli sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non causati nè dai lavoratori nè dal datore di lavoro. Normalmente, è corrisposta per sei mesi che diventano nove per il disoccupato con più di 50 anni. La domanda deve essere presentata sul modello DS 21, entro 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, direttamente alla sede Inps o al centro per l’impiego competente per residenza, anche tramite i patronati o inviata per posta. Alla domanda deve essere corredata una dichiarazione (sul modello DS 22) compilata dall’ultimo datore di lavoro, il certificato di disoccupazione e la dichiarazione ai fini Irpef.
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