Il contribuente che debba rettificare taluni comportamenti “imposti” tenuti in passato, può – prevede la Finanziaria per il 2008 - presentare una dichiarazione integrativa. Solo che, diversamente dalla giurisprudenza (cassazione n. 15063/02; cassazione n. 21944/07) le Entrate continuano a ritenere che l’eventualità di operare una rettifica della dichiarazione a favore del contribuente valga entro i termini della denuncia successiva (articolo 2, comma 8-bis del Dpr 322/98), mentre l’ipotesi contemplata dall’articolo 2, comma 8, del decreto concerne la possibilità di rettificare errori ed omissioni (che possono risultare a favore o a sfavore del soggetto passivo), con applicazione di sanzioni, entro il termine di decadenza dell’azione di accertamento. Riguarderebbe, quindi, solo l’ipotesi di una dichiarazione a sfavore del contribuente stesso.
La riforma della fiscalità delle operazioni straordinarie - conferimenti, fusioni, scissioni – operata dalla Manovra per il 2008, apre nuove opportunità per le imprese: principio di “continuità necessaria” dei valori fiscali dei beni delle società interessate all’operazione; principio di neutralità opzionale, che ammette la possibilità di rivalutare gli stessi beni nel trasferimento da soggetto a soggetto. Nuove regole, dunque, applicabili alle operazioni eseguite dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, ma già nell’Unico 2008 vi sono spazi “dedicati”, come l’affrancamento dei disallineamenti delle operazioni pregresse.
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