Del 24 settembre 2012 è l’ultimo intervento di prassi interpretativo della tassazione dei beni dati in uso a soci di società di persone. La circolare 36/E provvede a dare soluzione a taluni punti controversi chiarendo, ad esempio, che il reddito da tassare in capo a imprenditori individuali o soci di società trasparenti, a fronte dell'uso di beni aziendali a canoni inferiori al mercato, va ridotto della misura ad essi imputata per effetto della indeducibilità dei costi.
Altre interpretazioni agenziali investono poi le auto, per le quali si chiarisce che il valore normale è quello della tariffa Aci.
Infine, il documento 36/E/2012 rimuove il vincolo della data certa per documentare il corrispettivo della concessione in uso.
Per ordine.
BENI IN GODIMENTO.
Sul regime dei beni di impresa dati in godimento a soci e familiari a corrispettivi inferiori al valore di mercato, l’Amministrazione conferma l’atteggiamento del 15 giugno scorso, quando con la circolare 24/E esponeva semplicemente la disciplina sostanziale introdotta dall'articolo 2, commi da 36-terdecies a 36-duodevicies, del Decreto legge n. 138 del 2011 (Legge 148/2011), destinata al contrasto dell'utilizzo privato di beni intestati alle imprese, senza anche corredarla di istruzioni sul contenuto della comunicazione, il cui primo termine di presentazione, rispetto ai dati relativi all’anno 2011, è stato ancora prorogato (al 2 aprile 2013) dal provvedimento del 17 settembre 2012.
Agenzia delle Entrate - Provvedimento n. 133184 del 17/09/12
“Il termine previsto al punto 3.5 del Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 16 novembre 2011, già prorogato al 15 ottobre 2012, è ulteriormente prorogato al ?*?31 marzo 2013.”.
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Non sono egualmente confermate le precedenti indicazioni sulle regole impositive per i beni adoperati privatamente da imprenditori individuali o da soci di società di persone o di Srl che hanno optato per il regime di trasparenza.
24/E.
In questi casi, in virtù della indeducibilità dei costi sancita dalla norma, in aggiunta all’imponibilità del reddito dell'utilizzatore, il socio in regime di trasparenza subisce una tassazione su un imponibile in parte duplicato poiché:
36/E.
Nelle ipotesi descritte – ricordiamo, di beni utilizzati privatamente da imprenditori individuali ovvero da soci di società di persone o di Srl che hanno optato per il regime di trasparenza – il reddito diverso dovrà essere decurtato dell’importo imputato come reddito di impresa a seguito della indeducibilità dei costi. E il reddito di impresa andrà assegnato al socio che utilizza il bene senza che a nulla rilevi la percentuale di partecipazione. Quel socio dichiarerà anche il reddito diverso.
AUTOMOBILI.
A doverne quantificare il valore di mercato, le auto aziendali date in uso ai soci ricadono, sulla base di una logica semplificativa, nell’applicazione degli stessi importi fissati per i benefit dei dipendenti, ovvero assumendo il 30% della tariffa Aci dei 15mila chilometri.
Un’ulteriore conferma viene dalla reiterata indicazione agenziale che anche per queste automobili, il regime dei costi per l'impresa resta il medesimo già previsto dall'articolo 164 del Tuir. Non è invece applicabile l'indeducibilità assoluta, che la norma riserva alle sole ipotesi in cui il canone é inferiore al valore di mercato.
Il socio di società di persone o l'imprenditore individuale che abbia in uso l’autovettura, determinerà il reddito diverso deducendo quanto gli viene imputato per trasparenza (di norma il 60 per cento dei costi dell'auto, non già il 40 per cento erroneamente riportato nella circolare).
Distingue dagli altri beni l'imputazione ai soci dei costi indeducibili delle auto, che seguirà per le auto aziendali date in uso ai soci le percentuali di partecipazione, non solo il socio che li usa.
Nel paragrafo dedicato, le Entrate chiariscono, in ultima analisi, che la disciplina non si rende applicabile per i beni cui viene riconosciuta l'integrale deducibilità dei componenti negativi, vale a dire le autovetture adibite a uso pubblico (é il caso dei tassisti), i cui costi sono integralmente deducibili.
DOCUMENTO DI DATA CERTA.
Alla circolare 24/E, che sostiene che il corrispettivo annuo pagato dal socio deve, per essere riconosciuto a riduzione del valore di mercato, risultare da documento di data certa anteriore all'inizio dell'utilizzazione, la 36/E ha dovuto aggiungere la puntualizzazione che, in assenza della citata documentazione, il contribuente può dimostrare diversamente gli elementi dell'accordo che disciplina l'utilizzo del beni.
Perché?
Ebbene, se le condizioni contrattuali - bene, utilizzo, inizio e durata, corrispettivo e quant'altro - devono poter essere rintracciate attraverso un’adeguata documentazione avente data certa, al fine di evitare arbitraggi fiscali destinati ad anteporre (dunque favorire) la convenienza economica, dal momento che, tuttavia, è improbabile che l'imprenditore, specie individuale, possegga una scrittura registrata per disciplinare l'utilizzo dell'autovettura intestata all'azienda, la circolare 36/E/2012 vuol porre rimedio affermando appunto che, in assenza della documentazione, il contribuente può dimostrare gli elementi essenziali.
LA CORREZIONE.
Tornando alla disposizione sull’utilizzo dei beni d’impresa da parte dei soci o dei familiari dell’imprenditore come interpretata dalla circolare 24/E/2012, la nota dolente è l’aver l’Agenzia delle Entrate affermato, da non più tardi di qualche mese, che riguardi anche il caso in cui l'imprenditore individuale utilizza i beni della stessa impresa per fini personali.
Ora, l’ultima circolare (36/E/2012) interviene a ridimensionare l’aspetto quantitativo contenuto in quella – fornendo, peraltro, esempi numerici alcuni tra i quali, il 26 settembre 2012, ha dovuto correggere nella pagina 5 - senza tuttavia rettificare un’impostazione concettuale del tutto errata, neppure supportata da norme di legge.
Impostazione da respingere a monte anche in osservanza delle regole del Testo unico delle imposte sui redditi. Infatti, se un bene dell'impresa individuale viene adoperato dall'imprenditore individuale per scopi personali, per primo il principio di inerenza - sovraordinato alla struttura del reddito d'impresa; pilastro concettuale della determinazione del reddito imponibile d'impresa, incardinato nell'articolo 75, comma 5, del Tuir - nega la deduzione delle spese e dei costi quando questi non risultino "collegati" all'attività d'impresa.
Per di più, se un bene viene utilizzato al di fuori dell'attività dell'impresa, si realizza un'ipotesi di autoconsumo, già disciplinata, come la precedente, dal Tuir.
Di seguito il refuso contenuto nella circolare n. 36/E/2012, come corretto il 26 settembre.
Circolare 36/E/2012 con refuso, pag. 5:
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Circolare 36/E/2012 corretta, pag. 5:
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•valore normale del diritto di godimento: € 800,00; •corrispettivo pattuito per il godimento: € 0; •costi relativi al bene: € 1.000,00; •differenza tra valore nomale del diritto di godimento e corrispettivo pattuito: 800,00; •costi indeducibili relativi al bene € 400,00 (40% di 1.000,00); •reddito d’impresa da attribuire ai due soci a prescindere dall’utilizzo del bene corrispondente ai costi indeducibili: € 400,00; •reddito diverso da assoggettare a tassazione: € 600,00 [€ 800,00 - € 200,00 (maggior reddito d’impresa, imputato al socio utilizzatore, relativo a costi indeducibili)].
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•valore normale del diritto di godimento: € 800,00; •corrispettivo pattuito per il godimento: € 0; •costi relativi al bene: € 1.000,00; •differenza tra valore nomale del diritto di godimento e corrispettivo pattuito: 800,00; •costi indeducibili relativi al bene € 600,00 (60% di 1.000,00); •reddito d’impresa da attribuire ai due soci a prescindere dall’utilizzo del bene corrispondente ai costi indeducibili: € 600,00; •reddito diverso da assoggettare a tassazione: € 500,00 [€ 800,00 - € 300,00 (maggior reddito d’impresa, imputato al socio utilizzatore, relativo a costi indeducibili)]. |
NOTE: (*) l’adempimento ha scadenza il 2 aprile 2013.
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