Disabili, scomputo alle imprese edili
Pubblicato il 18 aprile 2008
Solo l’atto di iscrizione nel Registro delle imprese ha valore di pubblicità legale e testimonia che l’impresa esiste, che esercita e gli eventi con rilievo giuridico prodotti nel corso della sua vita. Con la nota 2 aprile 2008, il ministero del Lavoro chiarisce, con specifico richiamo al settore edile, che per determinare l’obbligo dell’assunzione disabili (legge 68/99) potranno applicare lo scomputo dei lavoratori occupati nei cantieri edili i soli datori che svolgono le attività descritte nell’allegato 1 al dlgs 494/96 e che risultano appunto iscritti, in qualità di imprese edili, nel Registro delle imprese di cui all’articolo 2188 cc.