DIS-COLL prorogata. Prestazione 2017 con requisiti

Pubblicato il 01 giugno 2017

Con una circolare di recente emanazione, la n. 89 del 23 maggio 2017, l'INPS provvede ad impartire istruzioni applicative circa la previsione normativa che ha esteso la tutela della prestazione DIS-COLL - introdotta a favore dei collaboratori coordinati e continuativi in via sperimentale per l’anno 2015, poi prorogata per le cessazioni dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016 - anche per gli eventi di disoccupazione (che riguardano chi, dunque, perde il lavoro e resta disoccupato) che si verificano a far data dal 1° gennaio 2017 e fino al 30 giugno 2017.

La disposizione non introduce novità in ordine ai requisiti di accesso alla indennità DIS-COLL.

Una norma cui il presente contributo vuol fare il suo primo richiamo è rappresentata dall'articolo 15 del Decreto legislativo n. 22 del 2015 (Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo 2015), che ha istituito per lo stesso anno, in via sperimentale, in relazione agli eventi di disoccupazione che si sono verificati dal 1° gennaio 2015 e sino al 31 dicembre 2015, l’indennità di disoccupazione mensile DIS-COLL.

n.b. - E' rivolta ai collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Un successivo intervento* del Legislatore ha esteso la tutela della indennità DIS-COLL anche agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2016 e sino al 31 dicembre 2016.

*Legge n. 208 del 2015, articolo 1, comma 310 (Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2015).

Ed infine l'articolo 3, comma 3octies del Decreto legge n. 244 del 2016* (Legge n. 19 del 2017, in Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2017), meglio conosciuto come “Decreto milleproroghe 2017” (Gazzetta Ufficiale n. 304 del 30 dicembre 2016), ha procrastinato ancora, in relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2017 e sino al 30 giugno 2017, l'indennità in commento.

Con la circolare INPS n. 89 del 23 maggio 2017, con oggetto la DIS-COLL, vengono impartite le istruzioni applicative in merito alla previsione di cui sopra.

DIS-COLL 2017, CIRCOLARE INPS: SOGGETTI DESTINATARI

La DIS-COLL riguarda i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto - ivi compresi i collaboratori delle Pubbliche Amministrazioni - iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

DIS-COLL e partita IVA

n.b. - In sede di eventuale consulenza durante la compilazione della domanda l’interessato, titolare di eventuale partita IVA attiva ma non produttrice di reddito (c.d. silente), dovrà, ai fini della presentazione della domanda di DIS-COLL, provvedere preliminarmente alla chiusura della suddetta partita IVA.

Per l’accertamento del requisito consistente nella iscrizione in via esclusiva alla gestione separata presso l'INPS, viene specificato come sia necessario verificare l’aliquota applicata per il calcolo della contribuzione alla gestione separata, che per l’anno 2017 è pari al:

- 32,72% per i soggetti iscritti in via esclusiva alla gestione separata;

- 24% per i soggetti iscritti alla gestione separata e titolari di pensione o assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie.

Quel requisito (dell’iscrizione in via esclusiva alla gestione separata) è soddisfatto se non vi è sovrapposizione tra il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto, ed altra attività lavorativa.

Laddove, invece, durante il periodo di osservazione ai fini della ricerca del diritto, della determinazione della durata e della misura della prestazione DIS-COLL, l’assicurato abbia in essere contemporaneamente le due attività lavorative, può considerarsi soddisfatto il requisito della iscrizione in via esclusiva alla gestione separata limitatamente al periodo in cui non vi sia sovrapposizione tra il rapporto di collaborazione ed il rapporto di lavoro subordinato.

SOGGETTI ESCLUSI

Amministratori, sindaci o revisori di società.

Associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica.

 

Assegnisti di ricerca, dottorandi e titolari di borsa di studio

REQUISITI necessari

I collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, iscritti in via esclusiva alla gestione separata presso l’INPS, non pensionati e privi di partita IVA, che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione, devono:

a. essere, al momento della domanda di prestazione, in stato di disoccupazione (si considerano disoccupati i soggetti privi di impiego che dichiarano, in forma telematica al sistema informativo unitario delle politiche del lavoro, la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro per l’impiego.).

b. poter fare valere almeno tre mesi di contribuzione nel periodo tra il 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro e il predetto evento (accredito contributivo di tre mensilità).

n.b. - La domanda di indennità DIS-COLL presentata dall’interessato all’INPS equivale a dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro.

DURATA della prestazione

L’indennità viene corrisposta mensilmente, per un numero di mesi corrispondente alla metà dei mesi di contribuzione accreditati nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.

Ai fini del calcolo della durata della prestazione, non sono computati i “periodi contributivi” che hanno già dato luogo ad erogazione della DIS-COLL. Anche per la durata della prestazione, come per la base di calcolo e la misura, si prendono a riferimento i mesi o le frazioni di mese di durata del rapporto di collaborazione; pertanto:

l’indennità DIS-COLL è corrisposta mensilmente per un periodo pari alla metà dei mesi o frazioni di essi di durata del rapporto o dei rapporti di collaborazione presenti nel periodo che va dal 1° gennaio dell’anno civile precedente l’evento di cessazione dal lavoro al predetto evento.

Ai fini del calcolo non sono computati i periodi di lavoro che hanno già dato luogo ad erogazione di precedente DIS-COLL.

La durata massima della indennità DIS-COLL non può comunque superare i sei mesi di fruizione.

Presentazione della DOMANDA all'INPS e DECORRENZA della prestazione

La fruizione dell’indennità DIS-COLL comporta la presentazione di apposita domanda all’INPS entro il termine di sessantotto (68) giorni dalla data di cessazione del contratto di collaborazione, pena la decadenza*.

*Il beneficiario decade dall’indennità, con effetto dal verificarsi dell’evento interruttivo, anche nei casi di:

1.perdita dello stato di disoccupazione;

2.non regolare partecipazione alle misure di politica attiva proposte dai centri per l’impiego;

3.nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato di durata superiore a cinque giorni;

4.inizio di una attività lavorativa autonoma, di impresa individuale o di un’attività parasubordinata senza che il lavoratore comunichi all’INPS entro trenta giorni, dall’inizio dell’attività o, se questa era preesistente, dalla data di presentazione della domanda di DISCOLL, il reddito che presume di trarre dalla predetta attività;

5.titolarità di trattamenti pensionistici diretti;

6.acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità.

DOMANDA all'INPS

La domanda all'INPS si presenta esclusivamente online, attraverso il servizio dedicato. In alternativa, la si può effettuare tramite:

L’indennità di disoccupazione DIS-COLL spetta a decorrere dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro se la domanda è presentata entro l’ottavo giorno. Se la domanda viene presentata successivamente a tale data, la prestazione DIS-COLL spetta dal primo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

Casi particolari. MATERNITA' O DEGENZA OSPEDALIERA

1. Nel caso di evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti durante il rapporto di collaborazione successivamente cessato, il termine di sessantotto giorni per la presentazione della domanda DIS-COLL decorre dalla data in cui cessa il periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati.

2. Nel caso di evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili insorti entro sessantotto giorni dalla data di cessazione del rapporto di collaborazione, il termine di presentazione della domanda rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento di maternità o di degenza ospedaliera indennizzabili e riprende a decorrere, al termine del predetto evento, per la parte residua.

3. Nei casi di evento di maternità o di degenza ospedaliera di cui sopra l’indennità DIS-COLL decorre - se la domanda è stata presentata durante il periodo di maternità o di degenza ospedaliera indennizzati -dall’ottavo giorno successivo alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera. Qualora la domanda sia stata presentata successivamente alla fine del periodo di maternità o di degenza ospedaliera ma comunque nei termini di legge, l’indennità DIS-COLL decorre dal giorno successivo alla presentazione della domanda.

MALATTIA

Con riferimento alla tutela previdenziale della malattia, ai fini dell’indennizzabilità della prestazione, gli eventi di malattia insorti durante il rapporto di collaborazione e proseguiti oltre la cessazione di quest’ultimo nonché quelli insorti dopo la cessazione del rapporto di collaborazione non determinano slittamento né sospensione del termine di presentazione della domanda di indennità DIS-COLL e non incidono sulla decorrenza della indennità DIS-COLL.

Quadro normativo

Decreto legislativo n. 22 del 4 marzo 2015

Legge n. 208 del 28 dicembre 2015

Decreto legge n. 244 del 30 dicembre 2016

Circolare INPS n. 89 del 23 maggio 2017

 

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